Verifica di sicurezza elettrica degli apparecchi elettromedicali (D.Lgs. 81/08 art. 71 e 81, CEI 62/148:IEC EN 62353)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.Lgs 81/08 Art. 71 c.8
......il datore di lavoro, secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa
in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose
siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo
periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo
straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che
possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di
inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a
fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
D.Lgs 81/08 Art. 71 c.9
I risultati dei controlli di cui al
comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e
tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
CEI 62-148: IEC EN 62353
Le seguenti prescrizioni si applicano:
– alle prove effettuate prima della MESSA IN SERVIZIO;
– alle PROVE PERIODICHE;
– alle prove effettuate dopo la RIPARAZIONE.
Il livello e l’insieme delle prove devono essere scelti in modo da assicurare un’informazione sufficiente ed il livello di risultati
di prova necessari per la valutazione della sicurezza dell’APPARECCHIO EM.
Queste prove devono essere effettuate da personale qualificato. La qualifica deve includere l’addestramento specifico, le informazioni, l’esperienza e la conoscenza delle principali tecnologie, delle Norme e dei
regolamenti locali.
Il personale che effettua la valutazione della sicurezza deve, inoltre, essere in grado di riconoscere le possibili conseguenze ed i
pericoli connessi all’utilizzo di apparecchi non conformi.
Il FABBRICANTE degli APPARECCHI EM /dei SISTEMI EM deve definire per le PROVE periodiche, l’intervallo ed il livello delle prove ed indicarli nella
DOCUMENTAZIONE ANNESSA.
Nel definire l’intervallo tra le prove, il FABBRICANTE deve tenere in considerazione quanto segue:
In mancanza di informazioni nella DOCUMENTAZIONE ANNESSA sugli intervalli tra le PROVE periodiche (ad esempio nel caso di apparecchi meno recenti), questo
intervallo deve essere definito, caso per caso, da una persona competente.
Nel definire il livello di rischio, i fattori e le raccomandazioni sopra indicati forniti dal FABBRICANTE devono essere tenuti in
considerazione, ed il corrispondente intervallo tra le prove deve essere impostato per una durata da 6 mesi a 36 mesi.
ATTIVITÀ ISPETTIVA
Effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica
sulle apparecchiature censite.
Redazione di rapporto tecnico di ispezione con schede di verifica
Rilascio del Certificato di Ispezione ai sensi ISO/IEC 17020:2005
L’attività svolta dagli Ispettori di ACF Macaluso Engineering consiste in:
Analisi della documentazione tecnica, relativa agli apparecchi da verificare
Esame a vista
Si deve prestare una particolare attenzione a quanto segue:
Misure
Redazione del verbale di verifica
CERTIFICATO DI ISPEZIONE
Al termine dell’attività ispettiva verrà redatto un verbale di verifica contenente i giudizi ricavati da osservazioni, misure e
prove. Il certificato di ispezione è il documento finale che attesta la conformità degli apparecchi alla corretta installazione e al buon funzionamento.