Confermata l'applicazione all’edilizia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Con nota del 17/09/2010 il Ministero per la Semplificazione normativa ha precisato che la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sostituirà la DIA (Denuncia di Inizio Attività).
La nota arriva in maniera opportuna per chiarire i bubbi sorti con la Legge 122/2010, che ha convertito il decreto sulla manovra estiva per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. La SCIA sostituisce la Dichiarazione di inizio attività per l’avvio delle imprese, apportando vantaggi in termini di snellimento delle procedure.
Non tutti gli operatori hanno condiviso i pareri favorevoli sui benefici che apporterà il provvedimento.
Il Ministero conferma il fine del provvedimento per il superamento della crisi economica.
Con riferimento all’articolo 49 della legge 122/2009, la segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia, e
sulla legge non è indicato che la Dia edilizia sia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione.
La previsione in base alla quale la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni, ma anche dalle “asseverazioni” dei tecnici abilitati
appare in linea con la Dia disciplinata dal Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia.
La sostituzione però non è sempre automatica. È statoprecisato che la sostituzione della Scia non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, la quale indica gli
interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.
Dal momento che lo stesso articolo, al comma 4, riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia, la circolare ha
spiegato che la sostituzione non vale neanche per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.
La circolare spiega poi che in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla Scia.
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